Art. 8.

      1. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 6, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni transitorie per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione di estrazione in conformità ai princìpi dettati dalla presente legge.
      2. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata l'attività di estrazione nei territori delle regioni e delle province autonome che non hanno approvato il piano di cui all'articolo 6.